STATUTO SISCALT
Art. 1 – DENOMINAZIONE
È costituita un’associazione denominata “Società Italiana per la Storia Contemporanea dell’Area di Lingua Tedesca – SISCALT”.
Art. 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede legale presso la sede istituzionale del o della Presidente protempore. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
L’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 3 – SCOPO ASSOCIATIVO
La SISCALT è un’associazione culturale, non a fini di lucro. Suo scopo sociale è:
A tal fine l’associazione intende creare effettivi momenti di dialogo sulle diverse esperienze di ricerca in campo storico ‘germanistico’ attraverso puntuali incontri periodici – in forma di convegni, workshops et similia.
Concorrono altresì alla realizzazione dello scopo sociale:
Per garantire visibilità, comunicazione e informazione adeguate, la SISCALT può utilizzare strumenti digitali, tra i quali un proprio sito.
L’Associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati che ne condividono le finalità, anche stipulando con essi convenzioni e contratti nazionali o internazionali.
Art. 4 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile; il suo importo è stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
L’associazione potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, attive e passive, che il Consiglio Direttivo riterrà necessarie o utili per l’esclusivo perseguimento dello scopo associativo.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 5 – BILANCIO
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Tale rendiconto sarà redatto con criteri di prudenza e di trasparenza. Il rendiconto dovrà essere sottoposto all’approvazione del Direttivo e poi alla ratifica dell’Assemblea.
Art. 6 – ASSOCIATI e ASSOCIATE
L’appartenenza all’Associazione è riservata a coloro che ne condividono gli scopi e i principi ispiratori. Possono aderire studiosi e studiose, Associazioni, Enti e Istituzioni i cui interessi scientifici, studi e ricerche corrispondano alle finalità dell’associazione. Associazioni, Enti e Istituzioni dovranno designare un loro o una loro rappresentante e non potranno rivestire cariche sociali.
L’ammissione di soci e socie avviene tramite invito di un socio o socia o su domanda (per persone fisiche corredata da un curriculum, per Associazioni e Istituzioni corredata dallo statuto), e sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione alla società comporta il pagamento di quote associative fissate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea. L’iscrizione ha validità per l’anno solare in corso. Le domande di associazione approvate dal Direttivo possono essere respinte dall’Assemblea dei soci e delle socie soltanto con deliberazione a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei votanti.
Il Consiglio Direttivo può nominare persone non residenti in Italia soci o socie corrispondenti; può altresì nominare soci o socie onorarie persone che si sono contraddistinte per meriti scientifici o per il particolare impegno dimostrato nei confronti dell’associazione stessa. La qualifica di socio onorario è a tempo indeterminato. Entrambe le qualifiche di corrispondente e onorario non possono eccedere un decimo del totale dei soci, sono dispensate dal pagamento della quota associativa e non danno diritto di voto passivo per le cariche sociali. Il diritto di voto attivo viene acquisito dall’anno successivo alla nomina e previa ratifica dell’Assemblea.
Le persone associate maggiori di età hanno diritto di voto attivo e passivo per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, purché siano in regola con la quota sociale dell’anno in corso.
La qualifica di socio o socia viene meno nei seguenti casi:
Art. 7 – ORGANI SOCIALI
Gli Organi dell’Associazione sono:
Le cariche non sono retribuite.
Art. 8 – ASSEMBLEA
Gli associati e le associate sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza con la data, l’ora e il luogo della convocazione. L’Assemblea può essere in via eccezionale convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quarto degli associati e associate.
La comunicazione della convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione (che possono essere fissate nello stesso giorno) e il luogo della riunione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. È ammissibile la partecipazione da remoto con modalità regolate dal Comitato direttivo.
Il diritto di voto spetta a soci e socie in regola con le quote associative dell’anno in corso. Ciascun associato e ciascuna associata avrà diritto ad un solo voto.
Ogni socio o socia può farsi rappresentare, previa comunicazione per iscritto, da altri soci o socie ma non può ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea è presieduta dal o dalla Presidente dell’Associazione, in mancanza dal o dalla Vice-Presidente, ovvero dalla persona nominata dall’Assemblea.
Spetta al o alla Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato da Presidente e Segretario.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per le delibere relative alle modifiche dello statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, e per lo scioglimento e alla liquidazione dell’associazione, per le quali occorre il voto – anche per delega – favorevole di due terzi dei soci e delle socie votanti.
Qualsiasi associata o associato potrà richiedere e con ciò solo ottenere che il voto sia segreto, rispetto ad uno o più delle materie trattate. Una apposita commissione elettorale, nominata dal Direttivo e ratificata dall’assemblea, dovrà assicurare le modalità di esercizio del voto in presenza e da remoto. La materia può essere anche definita dal Direttivo con un apposito regolamento.
L’Assemblea
Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di non meno di quattro e non più di nove membri, tra cui il o la Presidente dell’Associazione, eletti tra i soci e socie, per la durata di quattro anni e rieleggibili.
Nel caso che, a causa di decadenza o di dimissioni dal Consiglio, il numero dei suoi membri nel corso del quadriennio scenda al di sotto di quattro, subentrerà la prima o il primo dei non eletti nell’ultima elezione.
Le elezioni dei consiglieri e delle consigliere si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell’Assemblea ordinaria. Nella votazione i singoli soci e socie possono esprimere un minimo di quattro preferenze, ovvero non meno della metà del totale dei mandati. Almeno due mesi prima dell’assemblea ordinaria, il Consiglio direttivo nomina una commissione elettorale composta di tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno, responsabile delle procedure e del corretto svolgimento del voto. Le candidature devono essere presentate entro 30 giorni dall’assemblea; la commissione elettorale raccoglie e rende note le candidature per l’elezione delle consigliere e dei consiglieri.
Il Consiglio nomina nel suo seno un o una Vicepresidente e un Tesoriere o Tesoriera.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal o dalla Presidente, o in caso di comprovato impedimento, dal o dalla Vicepresidente. Le sedute sono valide in presenza di almeno quattro consigliere e consiglieri, tra cui il o la Presidente o Vicepresidente. Le delibere sono prese a maggioranza e in caso di parità prevale il voto di chi la presiede. Nel corso di ciascuna seduta verranno stabiliti e messi a verbale ora, data, luogo dell’adunanza successiva. Convocazioni straordinarie possono seguire a discrezione del o della Presidente ed ove ne facciano richiesta tre membri del Consiglio.
L’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie viene determinato dal o dalla Presidente e comunicato ai membri con congruo anticipo. I verbali sono conservati a cura del Consiglio stesso.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In caso di tre assenze consecutive e non giustificate, da riunioni regolarmente convocate del Consiglio, il membro del Consiglio decade dalla sua funzione.
Il Consiglio Direttivo, mettendo in atto gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha, quindi, il potere di prendere tutte le decisioni adatte a realizzare i fini dell’Associazione;
Art. 10 – PRESIDENTE
Il o la Presidente viene eletto o eletta dall’Assemblea a scrutinio segreto –è ammesso il voto per delega–, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo mandato, consecutivo. Almeno due mesi prima dell’assemblea ordinaria, il Consiglio direttivo nomina una commissione elettorale composta di tre membri, non più di uno dei quali nel proprio seno, che raccoglie le candidature e assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto. Le candidature devono essere presentate entro 30 giorni dall’assemblea. La commissione elettorale raccoglie e rende note le candidature per l’elezione del o della Presidente; ogni socia o socio può esprimere una sola preferenza. Le istituzioni associate designano un o una rappresentante per l’esercizio del voto.
Si elegge a Presidente chi raccoglie la metà più uno dei voti validi. Ad un primo turno inefficace segue il ballottaggio tra i due candidati o candidate più votati.
Il o la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, assicura il regolare funzionamento dell’associazione, promuovendone lo sviluppo e le attività secondo i deliberati programmatici dell’Assemblea. Il o la Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, verso i terzi e in giudizio. Il o la Presidente opererà all’esterno con tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria fra i quali, a titolo meramente indicativo, i seguenti:
Nei casi di comprovata urgenza il o la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
Il o la Presidente uscente, dopo almeno un mandato completo, acquisisce la qualifica di Past President, ed entra di diritto tra i componenti del Comitato dei garanti che il Consiglio può istituire per le controversie di cui all’art. 13 e ricevere particolari incarichi da parte del o della Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – VICE-PRESIDENTE
Il o la Vice-Presidente viene eletto o eletta all’interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per tutto il mandato del Consiglio stesso, quindi per quattro anni. Sostituisce il Presidente ovvero la Presidente, qualora questi non sia in condizione di svolgere i suoi compiti, in tutte le sue funzioni.
Art. 12 – TESORIERE
Il Tesoriere o la Tesoriera viene eletto o eletta dal Consiglio Direttivo e cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese. La sua firma deve essere apposta su ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione.
Egli ovvero Ella cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio a lui o a lei affidato. Su delega del o della Presidente può operare a tal fine presso banche, istituti di credito ed Uffici Postali. D’intesa con il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di collaboratori esterni nella materia contabile-amministrativa.
Art. 13 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.21 Codice civile, attraverso il voto – anche per delega – favorevole di tre quarti dei soci e socie votanti durante l’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 14 – ARBITRATO
Ogni controversia che dovesse sorgere fra associati e associate o fra uno o più di questi e l’Associazione, in relazione alla interpretazione ed esecuzione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto o di ogni integrazione e modifica dello stesso, sarà definita ad opera di un Comitato di garanzia di tre membri, designato dal Comitato direttivo, al quale partecipano i Past-president, ovvero in caso di controversie di particolare complessità con arbitrato irrituale ex bono et aequo, da un unico arbitro scelto di comune accordo, preferibilmente fra gli associati e associate non coinvolti nella controversia oppure, in mancanza di accordo, designato ad impulso della parte più diligente da parte del o della Presidente p.t. del Tribunale della sede legale dell’Associazione vigente ai sensi dell’art. 2.
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PREVIGENTE STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 2011-2024