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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Società Italiana per la Storia Contemporanea

dell’Area di Lingua Tedesca – SISCALT”

 

Art. 1DENOMINAZIONE

 La denominazione dell’Associazione è
Società Italiana per la Storia Contemporanea dell’Area di Lingua Tedesca – SISCALT”.

Art. 2SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede in Napoli presso il Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, via Marina n. 33, CAP 80133.

L’Associazione avrà durata fino al 23 Luglio 2071 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea degli associati da assumere entro il termine fissato.

Art. 3SCOPO

La SISCALT è un’associazione non riconosciuta, non a fini di lucro.
Suo scopo sociale è:

  •  creare e promuovere una rete di dibattito, confronto, aggiornamento e scambio scientifico tra gli storici in Italia dell’area di lingua tedesca dal XIX al XXI secolo;
  •  contribuire allo sviluppo in Italia degli studi in questo ambito storico e stimolare scambi interdisciplinari e occasioni di confronto con gli altri campi della storiografia contemporanea italiana;
  •  promuovere e mantenere rapporti con realtà culturali, di ambito accademico e scientifico, dell’area di lingua tedesca e con analoghe associazioni e centri di studio storico sull’età contemporanea di area germanofona a livello internazionale.

A tal fine l’associazione intende creare effettivi momenti di  dialogo sulle diverse esperienze di ricerca in campo storico “germanistico” attraverso puntuali incontri periodici – in forma di convegni, workshops  et similia.

Concorrono altresì alla realizzazione dello scopo sociale:

  • l’organizzazione di seminari e corsi di studio, anche a carattere didattico;
  • l’acquisizione, la conservazione e l’edizione di fonti ed atti documentari, nonché di materiale bibliografico.

Come mezzo per la propria attività, per garantire soprattutto una corretta visibilità, comunicazione e informazione,la SISCALT utilizzerà soprattutto strumenti a carattere informatico, come un proprio sito.

L’Associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati che  ne condividono le finalità, anche stipulando con essi convenzioni e contratti sul territorio nazionale ed estero.

Art. 4 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote sociali;
  • da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale, quali compensi per collaborazione, gestione di corsi di formazione e aggiornamento professionale ed in generale ogni entrata riveniente da convenzioni con Enti Pubblici e soggetti privati.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 - BILANCIO

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Tale rendiconto sarà redatto con criteri di prudenza e di trasparenza. Il rendiconto, dopo il periodo di deposito nella sede dell’Associazione, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli associati.

Art. 6ASSOCIATI

L’appartenenza all’Associazione è riservata a coloro che ne condividono gli scopi e i principi ispiratori.

Possono diventare soci tutti gli studiosi, le Associazioni, le Istituzioni, i cui interessi scientifici, studi e ricerche corrispondano alle finalità dell’associazione.

L’ammissione di soci avviene tramite invito del Consiglio Direttivo o su domanda corredata da un curriculum, e sarà approvata e deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne darà pronta comunicazione ai soci. L’iscrizione alla società comporta il pagamento di quote associative fissate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea. L’iscrizione ha validità per l’anno solare in corso. Le domande di associazione possono essere respinte solo con deliberazione unanime. Il Consiglio Direttivo può nominare non residenti in Italia soci corrispondenti, che sono esenti dal pagamento delle quote associative.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

La qualifica di socio viene meno nei seguenti casi:

a) Per mancato pagamento, entro le scadenze fissate, delle quote associative dovute.

b) Per recesso, che va comunicato, almeno trenta giorni prima dell’effettiva operatività, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso non dà in ogni caso diritto alla restituzione delle quote e dei contributi già versati o del materiale dichiarato acquisito al patrimonio della Società con atto formale.

c) Attraverso delibera motivata dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora il socio abbia messo in atto comportamenti lesivi per l’immagine della Società o di nocumento per il regolare svolgimento della sua attività. Il provvedimento di esclusione deliberato dall’Assemblea ha valore inappellabile.

Art. 7  – ORGANI

Gli Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Tesoriere;
  • il Vice-Presidente;
  • il Presidente.

Le cariche non sono retribuite.

Art. 8  – ASSEMBLEA

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza con la data, l’ora e il luogo della convocazione. L’Assemblea può essere pure convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quarto degli associati.

La comunicazione della convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione (che possono essere fissate nello stesso giorno) ed il luogo della riunione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato avrà diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare, per iscritto, da altri, ma non possono essere delegati allo stesso socio più di due voti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in mancanza dal Vice-Presidente, ed in mancanza di tutti i predetti, dalla persona nominata dall’Assemblea.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per le delibere relative alle modifiche dello statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, e allo scioglimento e alla liquidazione dell’associazione, per le quali occorre il voto – anche per delega – favorevole di tre quarti dei soci.

Qualsiasi associato potrà richiedere e con ciò solo ottenere che il voto sia segreto, rispetto ad uno o più delle materie trattate.

L’Assemblea

  • discute  e approva gli indirizzi programmatici di attività dell’Associazione e la gestione della medesima da parte del Consiglio Direttivo;
  • delibera su progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  • ratifica le quote associative;
  • ratifica l’ammissione dei nuovi soci;
  • ratifica l’accettazione di eventuali contribuzioni straordinarie per importi che eccedano quelli preventivamente autorizzati dall’Assemblea stessa;
  • delibera sulle eventuali modifiche di statuto a maggioranza qualificata di tre quarti dei soci. Di tali proposte, formulate e presentate entro un mese dalla data dell’Assemblea in cui dovranno essere discusse, va data circostanziata notizia in occasione della convocazione dell’Assemblea stessa;
  • elegge a scrutinio segreto il Presidente dell’associazione e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di non meno di quattro e non più di nove membri, tra cui il Presidente dell’Associazione, eletti dall’Assemblea degli associati tra i soci, per la durata di quattro anni e rieleggibili. Il Consiglio nomina nel suo seno un Vice-Presidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere.

Nel caso che, a causa di decadenza o di dimissioni dal Consiglio, il numero dei suoi membri nel corso del quadriennio, scenda al di sotto di quattro, subentrerà il primo dei non eletti nell’ultima elezione.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel corso dell’Assemblea ordinaria. La presidenza nomina una commissione elettorale di tre membri che assume la responsabilità del corretto svolgimento del voto.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, o in caso di comprovato impedimento, dal Vice Presidente. Le sedute sono valide in presenza di almeno quattro consiglieri, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto di chi la presiede. Nel corso di ciascuna seduta verranno stabiliti e messi a verbale ora, data, luogo dell’adunanza successiva. Convocazioni straordinarie possono seguire a discrezione del Presidente ed ove ne facciano richiesta tre consiglieri.
L’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie viene determinato dal Presidente e comunicato ai consiglieri con congruo anticipo. I verbali sono conservati a cura del Consiglio stesso.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In caso di tre assenze consecutive dal Consiglio Direttivo, in riunione regolarmente convocata, il membro del Consiglio decade dalla sua funzione.

Il Consiglio Direttivo, mettendo in atto gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha, quindi, il potere di prendere tutte le decisioni adatte a realizzare i fini dell’Associazione;

propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
provvede all’organizzazione dei seminari, convegni o altri incontri scientifici previsti periodicamente;
gestisce i fondi della Società e ne rende conto all’Assemblea dei soci;
stabilisce l’ammontare e le modalità di corresponsione delle diverse quote associative e contributive;
cura la gestione economica dell’Associazione provvedendo alla riscossione delle quote e dei contributi, nonché al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti. Tali funzioni di tesoriere sono delegate ad un consigliere o a un socio scelto dal comitato direttivo, o eccezionalmente al Presidente;
redige il bilancio annuale della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
propone e delibera in ordine all’ammissione e all’esclusione dei soci sottoponendo le delibere all’approvazione dell’Assemblea;
convoca l’Assemblea stessa, fissandone l’ordine del giorno tenendo conto delle proposte ricevute dai soci.

Art. 10  - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto – è ammesso il voto per delega – e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Viene eletto Presidente chi tra i soci raccoglie la metà più uno dei voti. Ad un primo turno inefficace segue il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, assicura il regolare funzionamento dell’associazione, promuovendone lo sviluppo e le attività secondo i deliberati programmatici dell’Assemblea. Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, verso i terzi ed in giudizio ed il relativo potere di firma spetta al Presidente (in sua assenza o impedimento al Vice-Presidente).

Egli opererà all’esterno con tutti i poteri  di amministrazione  ordinaria e  straordinaria fra i quali, a titolo meramente indicativo, i seguenti:

  • stipulare tutti i contratti attivi e passivi relativi alla gestione dell’Associazione;
  • aprire e chiudere conti correnti, gestirli, firmare e girare assegni, ed in generale operare su detti conti nel modo più ampio, ivi compresa l’assunzione di fidi;
  • delegare ad altri, associati e non, parte dei poteri di cui sopra.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 11 – VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto da e all’interno del Consiglio Direttivo e dura in carica per tutto il periodo di costituzione del Consiglio stesso, quindi per quattro anni. Sostituisce il Presidente, qualora questi sia impossibilitato a svolgere la sua carica, in tutte le sue funzioni

Art. 12 – TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. La sua firma deve essere apposta su ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione.

Egli cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio a lui affidato. Su delega del Presidente può operare a tal fine presso banche, istituti di credito ed Uffici Postali. D’intesa con il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di collaboratori esterni nella materia contabile-amministrativa.

Art.  13SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.21 codice civile,  attraverso il voto – anche per delega – favorevole di tre quarti dei soci durante l’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art.  14ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse sorgere fra gli associati o fra uno o più di questi e l’Associazione, in relazione alla interpretazione ed esecuzione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto o di ogni integrazione e modifica dello stesso, sarà definita con arbitrato irrituale ex bono et aequo, ad opera di un unico arbitro scelto di comune accordo, preferibilmente fra gli associati non coinvolti nella controversia oppure, in mancanza di accordo, designato ad impulso della parte più diligente da parte del Presidente p.t. del Tribunale di Napoli.

 

Napoli, lì 29 luglio 2011